Regime IVA

è soggetto passivo dell’IVA colui che effettua:

  • cessioni di beni nell’esercizio d’impresa;
  • prestazioni di servizi nell’esercizio d’impresa;
  • cessioni di beni e prestazioni di servizi, nell’esercizio di arti e professioni;
  • importazioni.

Le Associazioni di Volontariato NON sono Soggetti IVA e quindi non recuperano l’IVA sugli acquisti e non l’addebitano sulle prestazioni.

Le Associazioni di Volontariato sono esenti IVA per le entrate istituzionali e per le entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali ( Legge 266/91, art. 5, comma 1)

Come stabilito dalla Legge di Bilancio 2018, a partire dal 1 gennaio 2019, è stato esteso a tutti i titolari di partita IVA l’obbligo della fattura elettronica. Poichè le Associazioni Odv e Aps che non svolgono attività commerciali NON sono Soggetti IVA nei confronti di un’Associazione non possono essere emesse fatture, ma solo Documenti Commerciali (Scontrini Fiscali), come per ogni Utilizzatore Finale.